Attestazione Capacità Finanziaria

Art. 41 comma 1 D.Lgs. 163/2006
Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
Dichiarazione di almeno due:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l´inizio dell´attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

Documenti da inviare per la richiesta:
1) Camerale
2) Documento di riconoscimento amministratore

Tempi di istruttoria
2 ore dall’invio della richiesta e della relativa documentazione

Tempi di emissione
1 ora dalla ricezione della contabile di bonifico

Tipi di consegna
a) In sede in 1 giorno lavorativo
b) mediante corriere gratuito in 1 / 2 giorni lavorativi

Art. 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art 7 D.D. 291/2011
Le imprese individuali e le società dovranno essere in possesso del requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all’articolo 7 del DD 291/2011, come comprovato dall’attestazione di idoneità finanziaria rilasciata da:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro.

Documenti da inviare per la richiesta:
1) Camerale
2) Documento di riconoscimento amministratore

Tempi di istruttoria
2 ore dall’invio della richiesta e della relativa documentazione

Tempi di emissione
1 ora dalla ricezione della contabile di bonifico

Tipi di consegna
a) In sede in 1 giorno lavorativo
b) mediante corriere gratuito in 1 / 2 giorni lavorativi

Legge 406/98
La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull’attività svolta. Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli importi relativi alla capacità finanziaria.

In particolare, per le imprese di trasporto dei rifiuti il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione, si intende soddisfatto con un importo di 50.000,00 Euro per il primo veicolo e di 2.500,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo nel caso vengano utilizzati veicoli di massa massima superiore a 6 tonnellate, ovvero con portata superiore a 3,5 tonnellate.

Per le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di 25.000,00 Euro per il primo veicolo e di 2.500,00 Euro per ogni altro veicolo aggiuntivo.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche e che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell’iscrizione a tale Albo.

L’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche,deve essere rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro.

Documenti da inviare per la richiesta:
1) Camerale
2) Documento di riconoscimento amministratore

Tempi di istruttoria
2 ore dall’invio della richiesta e della relativa documentazione

Tempi di emissione
1 ora dalla ricezione della contabile di bonifico

Tipi di consegna
a) In sede in 1 giorno lavorativo
b) mediante corriere gratuito in 1 / 2 giorni lavorativi

Art. 4 D.M. 9 novembre 1992.
Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un’autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1992, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro.

Documenti da inviare per la richiesta:
1) Camerale
2) Documento di riconoscimento amministratore

Tempi di istruttoria
2 ore dall’invio della richiesta e della relativa documentazione

Tempi di emissione
1 ora dalla ricezione della contabile di bonifico

Tipi di consegna
a) In sede in 1 giorno lavorativo
b) mediante corriere gratuito in 1 / 2 giorni lavorativi

Art. 80 Comma 9 del codice della strada dell’Art. 239, comma 1 e 2 del Regolamento di esecuzione.
Le imprese individuali e le società, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al fine dell’affidamento in concessione delle revisioni di cui all’articolo 80, comma 8, del Codice Civile, devono possedere tra i requisiti una adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, dimostrata mediante un’attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro.

Documenti da inviare per la richiesta:
1) Camerale
2) Documento di riconoscimento amministratore

Tempi di istruttoria
2 ore dall’invio della richiesta e della relativa documentazione

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1 ora dalla ricezione della contabile di bonifico

Tipi di consegna
a) In sede in 1 giorno lavorativo
b) mediante corriere gratuito in 1 / 2 giorni lavorativi

Art. 2 Comma 2 D.M. 317 del 17/05/1995
Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 50.000,00 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro.

Documenti da inviare per la richiesta:
1) Camerale
2) Documento di riconoscimento amministratore

Tempi di istruttoria
2 ore dall’invio della richiesta e della relativa documentazione

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1 ora dalla ricezione della contabile di bonifico

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a) In sede in 1 giorno lavorativo
b) mediante corriere gratuito in 1 / 2 giorni lavorativi