Questa fidejussione viene rilasciata ai sensi della Legge 210/2004 e del D.Lgs. 122/2005
L’impresa edile che vende, prima della costruzione, sulla carta, le unità immobiliari è obbligata, pena la nullità del contratto, a rilasciare all’acquirente una fideiussione pari agli importi riscossi a titolo di acconti secondo le modalità stabilite dal contratto a garanzia dell’eventuale fallimento dell’impresa edile.
La fideiussione può essere stipulata da subito sull’intero ammontare degli acconti, sia quelli eventualmente versati che da versare, previsti dal contratto preliminare di compravendita.
Il premio si versa in un’unica soluzione per l’intera durata della fideiussione, ovvero fino al trasferimento di proprietà dell’unità immobiliare.
Unitamente al premio la Compagnia è tenuta ad incassare dal Cliente una somma pari al 5 per mille dell’importo garantito con la fideiussione (rif.: Decreto 31.10.2006 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 18 del 23.01.2007), che dovrà essere versato al “Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire”, gestito dalla CONSAP S.p.A., così come disciplinato dall’Articolo 17 del D.Lgs. 122/2005.
– Polizza CAR
– Decennale postuma
Queste coperture sono obbligatorie per legge.
Domande ne sorgono molte, sia da parte del costruttore, sia da parte dell’acquirente, chiamateci o scriveteci, c’è sempre un consulente per rispondere alle vostre domande.